APPLICABILITA’ DELL’AGGRAVANTE ex L.15/80 (D.L. 625/79 convertito) in tema di eversione dell’ordine democratico e terrorismo

APPLICABILITA’ DELL’AGGRAVANTE exL.15/80 (D.L. 625/79 convertito) in tema di eversione dell’ordine democratico e terrorismo

IL CASO

La notte tra il 24 ed il 25 settembre 2007 un gruppo di persone, tra cui appartenenti e simpatizzanti del movimento politico “Forza Nuova”, venivano fermati innanzi l’abitazione di un dirigente della sezione riminese (anch’egli imputato) rinvenendo (nelle varie auto nonché a seguito di perquisizione personale) 3 taniche di diluente infiammabile, 4 ricetrasmittenti, nastro da pacchi, diversi metri di corda, passamontagna, calze di nylon nere, una torcia illuminante, taglierino, asta con bandiera, una pistola a gas, diversi coltelli a serramanico, tirapugni, una catena in metallo e un trancio di cavo elettrico con apposte alle estremità viti autofilettanti.

Il gruppo era da qualche tempo sottoposto a captazioni telefoniche ed ambientali, nonché appostamenti con apposizione di GPS su alcune autovetture degli imputati, anche in relazione ad episodi precedenti (quali l’incendio di due autovetture avvenute nelle adiacenze di un immobile occupato), dai quali atti d’indagine sarebbe emersa la volontà del gruppo di incendiare un immobile di proprietà del Comune di Rimini.

Detto immobile era stato arbitrariamente occupato ed adibito a “laboratorio sociale occupato P.A.Z.”, dal nome del movimento della cosiddetta sinistra antagonista.

L’imputazione annovera fattispecie, quasi tutte in forma tentata, tra le quali il sequestro di persona (ex art. 605 c.p.), l’incendio del laboratorio PAZ (ex art. 423 c.p.) pluriaggravate ex art. 61 n°2 c.p., 112 n°1 e n° 4 c.p. (essendoci due minori tra i componenti) nonché l’aggravante di cui all’art. 1 D.L.vo 625/79, convertito nella L. 15/80 “per aver agito con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, poiché l’azione era organizzata da B*******, dirigente della sezione riminese di Forza Nuova, in accordo con i correi, per dare pubblica dimostrazione della forza violenta del gruppo”

LA FASE CAUTELARE

E’ apparso chiaro fin da subito a tutti i difensori (tra i quali il sottoscritto che ha difeso due imputati) che l’attività di maggior rilievo nel processo sarebbe stata quella di “scardinare” l’ipotesi accusatoria in relazione alla contesta aggravante terroristica ed eversiva.

Quest’ultima infatti, quale aggravante speciale ad effetto speciale, oltre all’aumento della metà della pena, non permetteva, quantomeno in linea di principio (ciò in quanto vi è giurisprudenza che ritiene non applicabile le limitazioni alle fattispecie tentate), l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, facendo inoltre attivare le misure di prevenzione disposte dalla Prefettura di competenza.

Le condotte appaiono mediaticamente roboanti, estrema destra (“capeggiata” dal responsabile provinciale di Forza Nuova, partito il quale si è immediatamente dissociato dai fatti contestati) contro sinistra antagonista in uno scontro cruento.

La tesi sostenuta dalla. D.D.A. di Bologna è chiara, “la dimostrazione della forza violenta del gruppo sarebbe stata sufficiente alla deviazione e alla disarticolazione dei principi costituzionali

Tutti gli imputati venivano sottoposti alla custodia cautelare in carcere (in regime di alta sicurezza), con divieto di incontro.

Già nel decreto di fermo si legge “sussiste l’aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento democratico, insita nella scelta di adottare, quale modalità di lotta politica del gruppo, la violenza, con il ricorso ad azioni di particolare gravità, idonee a “destare il panico” (Cass. Pen. N°10283 del 02.03.2006) e ad innescare spirali di ulteriori comportamenti violenti, quali modalità dell’agire politico dei gruppi contrapposti” (…) La sussistenza dell’aggravante è tanto più evidente, se si considera che l’azione incendiaria programmata non era isolata, ma era stata preceduta da almeno un’altra similare, della quale gli stessi correi danno atto nelle conversazioni. (…) In ogni caso ne discende che il gruppo di indagati è pronto alle azioni violente, alle quali attribuisce valenza politica. Si rimarca, infine, che i correi erano preoccupati di non riuscire ad agire in tempo, poiché temevano che i locali fossero sgomberati prima della loro azione. La circostanza è di particolare importanza, perché dimostra che lo scopo effettivo dell’azione non era lo sgombero dei locali, quanto la valenza intimidatoria della violenza, espressione di forza del gruppo non solo nei confronti degli occupanti il laboratorio, ma anche dell’autorità amministrativa e della cittadinanza”.

La successiva ordinanza del GIP di Rimini (Re.Ge. GIP 3745/2007 n° 35/3 del 28.09.2007), accoglieva appieno le motivazioni del decreto di fermo, rimarcando ancor più, se possibile, la sussistenza dell’aggravante.

Si legge infatti (ordinanza coercitiva ex art. 391 e ss. c.p.p.) “sussistono le aggravanti contestate, in special modo quella della L. 15/80: specie dall’ascolto dei dialoghi intercettati è parso evidente che i correi, resi affini dalla militanza o comunque dalla condivisione di idee di estrema destra, mirassero ad una azione violenta che fosse così eclatante da generare allarme nei consociati e, al tempo stesso, delegittimare le autorità amministrative locali incolpate di una eccessiva indulgenza verso gli aderenti al P.A.Z.. In tal modo si pone in essere una forma di lotta politica con metodo violento come tale sanzionata dalla legislazione speciale, dal momento che l’unica forma di “lotta” consentita dal nostro ordinamento è quella pacifica attuata con gli strumenti del voto e della partecipazione alle attività politiche.”

Il Pubblico Ministero richiedeva la conferma ex art. 27 c.p.p. presso il Tribunale d Bologna, stante la dichiarazione di incompetenza contenuta nel primo provvedimento, per la quale il GIP felsineo, condividendo appieno l’assunto del primo giudice, riteneva “evidente l’applicabilità dell’aggravante ex L. 15/80 che radica la competenza distrettuale. Ed infatti tutta la genesi della programmata spedizione esplicita la chiara finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento democratico perseguita dagli agenti” (Ordinanza Trib. Bologna ex art. 27, 272 e ss, 285 c.p.p depositata il 16.10.2007).

Il provvedimento veniva impugnato in sede di riesame, rappresentando, preliminarmente come l’aggravante contestata abbia radici storiche precise: il 10 dicembre 1979, in Torino, un commando armato irrompeva in una scuola, tenendo isolate e prigioniere le numerose persone presenti, in un clima di minacce imbavagliamenti e gambizzazioni. In quegli anni, conosciuti quali “anni di piombo” il legislatore provvedeva tempestivamente a rispondere all’aggressione alla stabilità democratica, fronteggiando, con la decretazione d’urgenza, successivamente convertita in legge, l’offensiva terroristica. Veniva fortemente sostenuta la non sussumibilità dei fatti nell’alveo della contestata aggravante soprattutto in relazione alla eversione all’ordine democratico (vista l’evidente insussistenza della previsione terroristica), rappresentando che giurisprudenza e dottrina sono concordi nell’articolare l’aggravante in oggetto come ipotesi di dolo specifico (Cass. Sez. III 07.02.2000-  Mazzanti “la legge 6.2.1980 n°15 contro il terrorismo” in Giust. Pen. 1980, III, 237, Mantelli in “Banda armata e aggravante della finalità di terrorismo ed eversione” in Riv. It. Dir. E Proc. pen,, 1986, 1335).

Posta la tradizionale impostazione che considera il dolo specifico elemento estraneo al fatto, ed esattamente un fine eccedente il fatto tipico, la sua peculiarità consisterebbe nel costituire la rappresentazione e la volizione di un fatto specifico perché ulteriormente finalizzato.

Occorre, in sostanza, l’ulteriore fine del perseguimento di un risultato terroristico ed eversivo assente nel caso di specie.

La giurisprudenza, denotando che la natura della circostanza la rende potenzialmente accessibile a qualsiasi tipo di condotta, ha cercato di limitare l’applicazione della stessa a fatti che presentassero una concreta minaccia alle istituzioni.

L’aggravante contestata “presuppone, concettualmente, una pluralità di soggetti, una disponibilità di mezzi adeguati, una struttura idonea organizzativa, un preciso programma operativo” (Ass. Genova 04.06.1982), nonché, come si legge nell’ordinanza impugnata “L’aggravante eversiva può qualificare una condotta illecita se il fine perseguito dall’agente è quello di destare il panico nella popolazione” (Cass. 23.02.1996).

Quest’ultimo dovrebbe determinarepsicosi collettiva di allarme, con comportamenti impulsivi e incontrollabili (De Mauro – Paravia).” assolutamente assente nel caso di specie.

Il Tribunale del Riesame (R.I.M.C.P.1817/2007), sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 02.11.2007, riteneva infondati i gravami, affermando inoltre che “sono interiorizzate nei ricorrenti l’idea che la forza e la violenza siano metodi indispensabili per intervenire su qualsiasi questione sociale che essi, secondo i loro schemi, ritengono non adeguatamente risolta dalle istituzioni pubbliche, nonché la ferma convinzione che il loro gruppo, paladino di un ordine il cui concetto non ha nulla di democratico e civile, sia sempre legittimato ad intromettersi e ad imporsi.

L’obiettivo eversivo dell’ordine democratico è ben presente in tutti i ricorrenti, obiettivo che essi intendono raggiungere ad ogni costo, noncuranti del fatto che ciò li porta a calpestare i diritti di chi essi vivono come nemici e persino ad attentare alla loro incolumità”

In detta ordinanza veniva paventata anche la possibilità della sussistenza di dolo alternativo (stante la programmazione di 2 azioni, una “piccola ed una “più grande”).

Tutte le difese proponevano gravame in Cassazione reiterando la non sussistenza dell’aggravante e dando atto che l’ordinanza del Riesame impugnata esclude che la condotta degli indagati possa avere finalità di terrorismo sostenendo che “non sia ravvisabile nella condotta degli indagati, che non ha i connotati di azione criminosa indiscriminata ai danni della collettività e proiettata ad incutere timore” – (pag. 10-11).

La stessa ordinanza ritiene invece sussistente l’eversione dell’ordine democratico, riportando in motivazione la sentenza della Corte di Cassazione sez. IV n°2310 del 02.11.2005.

Dalla integrale lettura della sentenza quivi citata a sostegno della sussistenza dell’eversione, si evince invece per l’esclusione della aggravante ex L.15/80 in caso analogo, infatti la massima di detta sentenza, individua il significato di eversione all’ordine democratico quale “sovvertimento dell’assetto costituzionale esistente, ovvero nell’uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione, nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. In sostanza ogni azione violenta o non violenta che mira a ledere tali principi è finalizzata all’eversione all’ordine democratico: in  questa nozione la violenza non è un elemento indispensabile all’eversione, ciò che deve sempre sussistere è la finalizzazione dell’azione verso l’obiettivo eversivo”.

Estrapolando la motivazione per esteso è d’uopo notare che trattasi di ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna impugnata dalla Procura della Repubblica,  nei quali fatti consumati è agevole riscontrare analogie, seppur con radici politiche antitetiche, con pedisseque conclusioni da parte della Suprema Corte per la non contestabilità della aggravante in parola.

Infatti, recita la  motivazione,  “per quanto concerne l’applicazione dell’aggravante in questione, ciò che rileva è lo scopo cui tende l’agente con l’azione posta in essere e la prova della sussistenza di tale scopo non può essere sostituita da un generico collegamento del reato con un’organizzazione ritenuta eversiva (Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 1986, n. 8944, Alunni ed altri).  

La Suprema Corte (Sezione II, 22.10.2008 n°39504), pur ritenendo le argomentazioni “approfondite e ricche di riferimenti dottrinari e giurisprudenziali”, confermava l’impugnata ordinanza cautelare, proponendo quali argomenti fondanti il proprio ragionamento, i medesimi elementi che porteranno il giudicante di prime cure ad escludere l’aggravante in parola.

Sosteneva la Suprema Corte che “il significato di eversione all’ordine democratico non può limitarsi al solo concetto di azione politica violenta” (…) ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell’assetto costituzionale esistente (….), in questa nozione la violenza non è un argomento indispensabile, ciò che deve sempre sussistere è la finalizzazione dell’azione verso un obiettivo eversivo”.

“… Il Tribunale ha correttamente motivato individuando nella condotta degli indagati quella volontà destabilizzante caratteristica di chi ritiene che il dialogo con le forze politiche contrapposte debba essere sostituito da azioni di forza, connotate da violenza e prevaricazione, idonee a creare panico e forte insicurezza nella popolazione. La “neutralizzazione” di antagonisti politici, programmata e posta in essere con metodi violenti, integra una sostanziale ed innegabile violazione dei principi democratici previsti dalla Carta Costituzionale.

La finalità eversiva emerge inequivocabilmente dal fatto che gli indagati hanno agito per delegittimare agli occhi dei cittadini l’autorità comunale, colpevole di eccessivo lassismo verso i gruppi sociali e politici antagonisti e incapace cdi tutelare chi si sente danneggiato da questi ultimi.”

Si formava così giudicato cautelare pur in assenza di una approfondita indagine sulla sussistenza della idoneità organizzativa, adeguatezza dei mezzi e, soprattutto, sulla specifica consapevolezza del fine ulteriore a cui il gruppo avrebbero mirato.

IL PROCESSO DI MERITO

Procedimento abbreviato

Con tutte le cautele ancora in atto, gran parte degli imputati addivenivano a richiesta di rito abbreviato semplice, che veniva discusso innanzi il GIP di Bologna in data 10.06.2008.

Dopo lunghe ed accorate discussioni (ivi comprese le costituite parti civili – Associazione No Border PAZ, “il custode” della struttura oggetto del presunto tentativo di sequestro nonché il Comune di Rimini) il Giudice delle Indagini Preliminari emetteva sentenza n° 961/08, nella quale, derubricava il tentativo di incendio in danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p., escludendo la sussistenza dell’aggravante. Si legge in parte motiva:

“Le finalità di terrorismo e quella di eversione dell’ordine democratico non sono concetti sovrapponibili. (…) Seconda la Cassazione sez. VI 3241/1998 e sez. I 11382/1987, la finalità di terrorismo implica incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro ciò che essere rappresentano o. se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, incutere terrore per scuotere la fiducia nell’ordinamento costituito o indebolirne la struttura; la finalità di eversione si identifica invece nel fine più diretto di sovvertire l’ordine democratico costituzionale e di travolgere l’assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l’essenza dell’ordinamento costituzionale. Questa interpretazione è confermata anche dalla più recente giurisprudenza formatasi in relazione al nuovo art. 270 bis c.p..

(…) alla luce di tali principi si ritiene che nella fattispecie concreta vada esclusa l’aggravante del terrorismo in quanto nell’intenzione degli imputati l’azione da porre in essere non era certamente rivolta ad incutere un terrore indiscriminato nella collettività né aveva lo scopo di distruggere o destabilizzare le strutture fondamentali del paese.

Ma si ritiene che non sia integrata neppure l’aggravante dell’eversione dell’ordine democratico interno.

Come espressamente ricordato dalla Suprema Corte (Cass, sez. VI 2310/2005), l’aggravante dell’eversione non può essere identificata col concetto di azione politica violenta, essendo connotata, quale aggravante di carattere soggettivo, dallo specifico fine di rovesciare il sistema democratico costituzionale, minando i principi fondamentali che regolano l’organizzazione dello Stato o le leggi della civile convivenza. La sua caratteristica è dunque di avere finalità “politica” per quanto aberrante, di sovvertire il sistema democratico costituzionale e i principi che lo governano.

Per quanto emerge (…) lo scopo degli imputati, che pure sono certamente del tutto obnubilati dall’idea che il ricorso alla violenza sia il metodo per risolvere i contrasti con gli antagonisti politici e contemporaneamente ottenere visibilità pubblica, se non era quello meramente privato di ottenere lo sgombero del Paz  per aiutare l’amico B*****, tuttavia non era neppure quello di destabilizzare i poteri pubblici o minare le regole comuni della civile convivenza. Gli imputati non manifestano alcuna capacità di elaborazione culturale, non perseguono alcun obiettivo in relazione alla possibilità di provocare cambiamenti politici o di modificare le regole di comportamento nella collettività, in realtà essi non si pongono alcun interrogativo su quali potranno essere le conseguenze politiche della loro azione o se vi saranno effetti sull’opinione pubblica, se essa ne potrà venire turbata o intimidita o, al contrario, suggestionata ed attirata dalle loro gesta, non chiedono né si propongono di minare la credibilità delle istituzioni o di sovvertire le regole del confronto democratico.

La loro intenzione, molto più immediata e modesta, è in realtà quella di dimostrare, nella piccola comunità locale, la propria supremazia sugli avversari politici e specificamente sui giovani del centro autogestito, di affermare la bontà delle proprie idee su quelle degli antagonisti e contemporaneamente di scuotere l’amministrazione pubblica locale, che essi però non vogliono affatto distruggere riconoscendola anzi come proprio interlocutore sul problema delle occupazioni degli spazi pubblici da parte di soggetti non autorizzati e più in generale del controllo sulla gestione e l’utilizzo del territorio comunale e dei beni pubblici.

In buona sostanza la loro è un’azione politica oggettivamente violenta e antidemocratica ma non tendente, cioè intenzionalmente rivolta, a rovesciare il sistema democratico. (…) Dunque non sussiste neppure l’aggravante della finalità di eversione dell’ordine democratico.”

La sentenza coglie nel segno in ordine alla interpretazione della ratio sottesa alla aggravante speciale contestata.

Ampliare indiscriminatamente la portata della L.15/80 equivarrebbe a ricomprendere comportamenti che nulla hanno a che fare con il terrorismo e l’eversione.

Procedimento di appello

La sentenza veniva però impugnata dal Pubblico Ministero nonché dagli imputati tutti, sostenendo le rispettive ragioni in buona parte già rammostrate al giudice di prime cure.

Nello specifico il Pubblico Ministero contestava l’esclusione dell’aggravante eversiva, sostenendo che gli argomenti, seppur suggestivi, (1- l’azione violenta era destinata ad avere ripercussioni su di una piccola comunità locale 2- gli imputati hanno dimostrato di non avere alcuna capacità di elaborazione e nessuna credibilità culturale ed ideologica) non possano essere posti alla base dell’esclusione dell’aggravante.

A parere dello scrivente, sfuggono al Pubblico Ministero le reali argomentazioni presenti della motivazione, che portano a ritenere (a ragione) che anche una azione politica di tal fatta non è (evidentemente) tesa ed intenzionalmente rivolta a rovesciare l’ordine democratico.

Ad ogni buon conto la Corte di Appello di Bologna, sezione II (sentenza n° 13240/2010), estendeva allo spasimo l’applicabilità dell’aggravante  ritenendo che “per aversi eversione non è sufficiente che siano compiute azioni di lotta politica con forme di violenza, ma è necessario che esse tendano a conseguire alternativamente uno dei seguenti effetti politici: 1) sovvertimento dell’assetto costituzionale esistente, 2) rovesciamento del sistema democratico previsto dalla Costituzione, 3) disarticolazione delle strutture dello Stato, 4) deviazione dei principi fondamentali che governano lo Stato. (…) Il concetto di eversione abbraccia non una sola ma diverse fattispecie di evento, da un massimo ad un minimo (deviazione dei principi fondamentali che governano lo stato), che costituisce, a ben vedere, il nucleo principale della fattispecie. Ciò si afferma anche a seguito di autonoma interpretazione linguistica delle parole “sovversione” ed “eversione” che nelle citate sentenze (Cass. Sez VI 2310 del 2.11.2005-19.01.2006) sono intese come equivalenti ma che tali non sono. Considerando etimologicamente che sovversione significhi rivolgimento, sconvolgimento mentre la parola significhi deviazione, spinta al di fuori, sia proprio l’ultimo degli argomenti qualificanti l’eversione, posto che i primi tre si attagliano al concetto di sovversione. Nel caso di specie l’azione degli odierni imputati era volta ad ottenere un duplice effetto: neutralizzare gli antagonisti politici mettendo a ferro e fuoco la loro sede e proporsi sulla scena sociale e mediatica attraverso una azione di forza. Ciascuna delle due suindicate finalità è singolarmente eversiva (entrambe lo sono – a maggior ragione- nel loro concorrere) in quanto lo scopo  ad esse connaturato era quello di deviare dai principi costituzionali vigenti.(…) Si tratta di deviazioni di non  certo di poco conto e perseguite da più persone che si riconoscevano in una entità politica (…) “

La sentenza della Corte di Appello, nella evidente volontà di  interpretazione estensiva della aggravante, non affronta compitamente la questione dell’elemento soggettivo (indispensabile in forma specifica), palesando l’eventualità che i correi siano comunque colpevoli “quantomeno sotto il profilo del dolo alternativo.”

Evidente l’incompatibilità tra il dolo alternativo e la contestata aggravante terroristico ed eversiva, eppure la Corte, in riforma della impugnata sentenza, riconosceva “la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 1 D.L. 625/79, (qualificando nuovamente il capo a) come tentativo di incendio) e rideterminando le pene nei confronti degli imputati appellanti”.

D’obbligo il ricorso alla Suprema Corte.

Procedimento in Cassazione

La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, riproponendo di fatto i motivi già esaminati relativi alla non sussistenza della contestata aggravante.

Il Procuratore Generale, in maniera quantomeno inaspettata, concludeva per l’accoglimento del ricorso in relazione alla sussistenza dell’aggravante, specificando con toni decisamente accesi la necessità di ponderata applicazione dell’aggravante, la cui condotta non era evidentemente presente nei fatti accaduti al vaglio della Suprema Corte.

Il Procuratore ben specificava che, una contrapposizione per quanto violenta, tra due fazioni politiche non può avere la forza di destabilizzare l’ordinamento democratico ovvero creare panico nella popolazione, criticando apertamente l’operato della Corte di Appello che rassegna una interpretazione della aggravante speciale ad effetto speciale non allineata con la ratio della normativa e con il bene giuridico tutelato.

La Corte di Cassazione. Sez. V (sentenza n° 609 del 13/02/2012, dep. 27/06/2012) afferma che le argomentazioni poste dalla Corte di Appello (ovvero l’obiettivo politico prefissato dagli imputati consistito nel 1) neutralizzare gli avversari 2) proporsi sulla scena politica come soggetti politici capaci di superare la stessa autorità politica del Comune di Rimini) “non sono condivisibili perché non risultano corrispondere alla realtà politica e culturale dell’odierna società italiana e alla sussistenza dei reali fattori di destabilizzazione. Va preliminarmente osservato che il significato della nozione di finalità di eversione dell’ordine democratico è da ritenere concettualmente e giuridicamente riferita all’ordinamento costituzionale (…) e si identifica “nel fine più diretto di sovvertire l’ordinamento costituzionale e di travolgere in definitiva l’assetto democratico e pluralistico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento e deviando i principi che costituiscono l’essenza dell’ordinamento costituzionale” (Cass. pen. sez. I 30.10.1986). (…) Di conseguenza il significato di “eversione dall’ordine democratico” non può identificarsi nel concetto di una qualsiasi azione politica violenta, non potendo rappresentare sostanzialmente un’endiadi del terrorismo, ma si identifica necessariamente nel sovvertimento del basilare assetto istituzionale e nello sconvolgimento del suo funzionamento, ovvero nell’uso di ogni mezzo di lotta politica – caratterizzato o meno dall’uso della tradizionale violenza cruenta. Che sia in grado di rovesciare, destabilizzando i pubblici poteri e minando le comuni regole di civile convivenza, sul piano strutturale in sistema democratico previsto dalla Carta Costituzionale. (…).

Secondo questo orientamento interpretativo (sez. I n° 1753 del 21.10.1983) la questione della interpretazione della natura della aggravante viene preliminarmente impostata in termini di soggettività, di sfera psichica dell’agente, che ha identificato questa finalità come rappresentazione di un risultato che si è proposto di conseguire. Questa impostazione rende la norma in esame una disposizione di chiusura, che assicura la tutela dell’ordine costituzionale da aggressioni poste in essere con qualsiasi reato.  Va però fatta la seguente precisazione: la possibilità di attrarre nell’ambito del delitto politico (…) qualsiasi aggressione, posta in essere dal soggetto agente con la rappresentazione eversiva, può condurre ad un’indiscriminata estensione della severità dello stato per fatti che (…) dal punto di vista oggettivo si presentano razionalmente di scarso significato e di inconsistente forza destabilizzante per la polis e quindi non meritevoli di aggravamento di pena. (…) Inoltre la finalizzazione dell’obiettivo eversivo deve essere accompagnata dall’ulteriore condizione che lo scopo eversivo sia perseguito con mezzo oggettivamente idonei a mettere in pericolo la vita della democrazia, di ledere l’effettiva vigenza dei suoi principi (Cass. Pen. sez. VI n° 556 del 28.01.1994 e n° 11949 del 5.11.1987). (…) Nel caso in esame, il presupposto fondamentale, al di  là dell’avvenuto accertamento delle responsabilità degli imputati, è la dimostrazione che tali fatti siano oggettivamente idonei a porre in pericolo le caratteristiche di fondo delle strutture democratiche del Paese, sia pure nella loro articolazione decentrata dell’amministrazione comunale.

La tesi della corte di appello è stata sostenuta senza procedere alla complessiva analisi di tutti i presupposti indicati, previsti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria, nonché dalla razionale valutazione di tutti gli elementi di fatto. Manca la dimostrazione sul piano logico e fattuale che l’aumento di pena sia giustificato da uno scopo eversivo strutturato con mezzi idonei a mettere in pericolo la democrazia. (…) Manca la dimostrazione che il patrimonio prezioso della nostra civiltà sia stato offeso dalle condotte criminose preordinate. (…) Non può aprioristicamente escludersi che , colpendo una articolazione periferica di democrazia rappresentativa, possa determinarsi sul piano locale una destabilizzazione politica (…) manca però l’esplicitazione della forza eversiva dell’impresa impostata dal B**** e dai suoi correi, secondo i moduli di Forza Nuova. In assenza di questa specifica enunciazione la sentenza della corte di appello va annullata, limitatamente alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex art. 1 D.l. 625/1979, convertito in L. 15/1980, che va eliminata.”

CONSIDERAZIONE FINALI

Di fatto la sentenza della Suprema Corte accoglie le doglianza da sempre rappresentate dalle difese, ben specificando che i fatti dedotti e riformati dalla Corte d’Appello, non sono tali da essere sussunti all’interno dell’applicabilità dell’aggravante eversiva.

Fermo rimanendo la libera interpretazione dei fatti in esame, pur influenzata consciamente o meno dalle ideologie proprie di ciascuno e dal proprio bagaglio storico-culturale, è evidente che i medesimi fatti portati all’attenzione dei vari gradi di giudizio, hanno portato ad interpretazioni disparate, talvolta eccessivamente estensive e non in linea con la ratio normativa.

L’analisi complessiva di “tutti i presupposti indicati” per l’applicabilità della aggravante, come ben specificato dalla Suprema Corte, non è stata fatta dalla Corte di appello, la quale si preoccupa esclusivamente di scomporre semanticamente la nozione di eversione per attagliarla ai fatti in questione.

Nulla motiva sulla necessaria idoneità organizzativa e adeguatezza dei mezzi, ben rappresentata dalla costante giurisprudenza e, soprattutto, nulla riporta sulla sussistenza del dolo specifico elemento fondamentale per la contestazione dell’aggravante eversiva.

La Corte di Appello glissa sull’argomento, arrivando a sostenere la possibile sussistenza di dolo eventuale, atteso che “la presenza acritica sul luogo della convocazione, armati di tutto punto, ed il fatto di essere predisposti alla partenza insieme a chi, in ipotesi, aveva ideato e programmato tutto indicano una disponibilità a qualunque azione, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dagli esiti, il che integra una tipica ipotesi di dolo alternativo, tale da qualificare un concorso pieno nel reato”. Non si rinvengono ulteriori motivazioni atte a sostenere l’elemento soggettivo nella contestata aggravante.

Al contrario la Suprema Corte acutamente osserva “la questione della interpretazione della natura della aggravante viene preliminarmente impostata in termini di soggettività, di sfera psichica dell’agente, che ha identificato questa finalità come rappresentazione di un risultato che si è proposto di conseguire.” Ritenendola addirittura “ norma di chiusura, che assicura la tutela dell’ordine costituzionale da aggressioni poste in essere con qualsiasi reato”.

Ci si chiede come sia possibile paventare la sussistenza dell’aggravante eversiva senza un “fine specifico estraneo al fatto”, senza che, in altre parole, gli imputati volessero il fine eversivo ulteriore, che sarebbe dovuto essere ben chiaro e presente nella volontà di ogni imputato.

Anche il Tribunale di Rimini,  in composizione collegiale con sentenza 2744/2008 del 04/12/2008, pronunciandosi nei confronti dell’unico correo che ha ritenuto affrontare il procedimento ordinario, afferma “la circostanza aggravante di cui all’art. 1 L. 15/80 è una circostanza soggettiva afferendo essa al dolo, e, come tale non si comunica ai sensi dell’art. 118 c.p. a soggetti diversi da quelli a cui al circostanza afferisce. Ne consegue perciò che, non potendosi con tranquillizzante certezza ritenere che il R****** fosse consapevole di tale fine che l’azione criminale mirava a conseguire, detta circostanza aggravante non può essergli posta a carico.”.

Dunque il Tribunale di Rimini, pur ritenendo astrattamente configurabile eversione nei fatti dedotti nei capi di imputazione (circostanza non condivisa sia dal Gup di Bologna che dalla Suprema Corte), ritiene mancante la prova del dolo specifico.

Il lungo iter processuale, conclusosi con il processo di rinvio presso altra sezione della Corte di Appello di Bologna nel luglio del 2013 per la rideterminazione delle pene, ben evidenzia percorsi logici, talvolta macchinosi, mirati alla sussistenza o meno di una aggravante che, a parere dello scrivente, la ricostruzione oggettiva dei fatti dovrebbe portare ad escludere ab origine… circostanza aggravante speciale ad effetto speciale (generata in un preciso periodo storico con decretazione d’urgenza), applicazione altrettanto speciale e ponderata.

                                                                                                                                                       

                                                               Avv. Cristian Brighi


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