Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

 Ancora una ulteriore sentenza a conferma della insufficienza dell’esame delle urine nel determinare l’assunzione della sostanza (nello specifico il cannabinoide) nella imminenza della guida.

Già la cassazione si è ripetutamente pronunciata sul punto, sottolineando però che “lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente alle deposizione raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato” (solo per citarne una: Cass. Pen. sez. IV n° 48004 del 04.11.2009).

Detta sentenza, citata da ulteriore sentenza n° 583/13 del GIP di Rimini, viene integrata reiterando la circostanza che “l’imputato non era affetto da intossicazione acuta”, proponendo un principio applicato da alcune corti di merito, per il quale se il valore rilevato non è eccessivamente superiore alla soglia (cut off) e non vi sono elementi espliciti denotanti l’assunzione, l’imputato dovrà andare assolto.

Ergo, due elementi, quello oggettivo (accertamento effettuato) e quello soggettivo (elementi sintomatici rilevati nonché ulteriori elementi rinvenuti in loco).

Una recentissima sentenza ha accolto tale interpretazione anche in presenza di valori tre volte superiori il valore di cut off, rilevando che “i cannabinoidi si depositano nei tessuti adiposi del soggetto che li assume, venendo eliminati attraverso le urine, ma conservando traccia della propria presenza fino a 15-20 giorni a seconda della costituzione fisica del soggetto. La mera presenza di tali sostanze nelle urine, pertanto, non è di per se indicativa di una assunzione recente, tale da comportare quello stato di alterazione psico-fisica oggetto della previsione legislativa. Non può escludersi che il M****, pur in grave stato di ebbrezza al momento dell’incidente, non fosse più sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti di cui si è trovata traccia nelle sue urine. L’imputato va perciò assolto dal capo b) per insussistenza del fatto, sia pure ai sensi del comma 2° dell’art. 530 c.p.p..” Sentenza Tribunale di Rimini n° 2583/13 del 22.11.2013 dep. 08.02.2014.

Se dunque non vi sono elementi che possano far desumere la recente assunzione della sostanza stupefacente, seppur in presenza di un acuto stato di intossicazione, la condotta ascritta dall’art. 187 C.d.s. non è integrata.

Avv. Cristian Brighi


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